STATUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO LA FONTE

Art. 1

Nel Comune di Rocca di Mezzo è costituita una Associazione denominata “Pro Loco La Fonte” con sede in Fonteavignone, via del Rancone s.n.c.

Art. 2

La Pro Loco La Fonte svolge la sua attività nel territorio del comune di Rocca di Mezzo per una durata di tempo illimitata.

Art. 3

La Pro Loco La Fonte non ha fini di lucro; ha per scopo il soddisfacimento degli interessi sociali, culturali, turistici e sportivi della collettività locale, da realizzare in armonia con l’opera svolta dagli organi e dalle Associazioni che perseguono la medesima finalità a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale. In particolare la pro Loco si  propone di :

a)      Riunire attorno a se tutti coloro che intendono attivarsi fattivamente per la realizzazione degli interessi di cui sopra, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;

    b) Organizzare una serie di attività di varia natura (spettacoli, mostre, concerti, convegni ecc.) che, oltre ad esercitare un forte richiamo turistico, rispondano alle esigenze culturali e ai bisogni formativi e ricreativi della popolazione;

    c) Tutelare con opportune iniziative, che ne permettano la fruizione all’intera comunità, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;

    d) Operare in direzione di un’ampia propaganda turistica intesa a diffondere la conoscenza della zona nei suoi vari aspetti, collaborando a tal fine con gli enti pubblici del turismo a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale;

    e) Promuovere e stimolare l’istituzione ed il miglioramento delle attrezzature ricettive complementari e di quelle ricreative, servizi essenziali per un’offerta qualitativamente alta;

    f) Occuparsi della tutela e dell’incentivazione di ogni tipo di attività sportiva, attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive di vario genere e la sollecitazione nei confronti degli enti pubblici per la realizzazione di strutture adeguate;

    g)  Collaborare con gli organi di protezione civile;

    h)   Aprire e gestire Circoli per soci;                                                                                                                            

Art. 4

L’iscrizione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante domanda scritta e versamento della quota di iscrizione. Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali. Il consiglio direttivo, in ogni riunione, su informazione del Presidente, prende atto dell’iscrizione di nuovi soci e può, per gravi e giustificati motivi (morosità, indegno comportamento del Socio che viola lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco) rifiutare la loro iscrizione.

Art. 5

Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse come soci annuali sostenitori. La tessera sociale sarà intestata personalmente all’Ente, Associazione o Società ammessa, che si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

Art. 6

I soci possono essere: ordinari, sostenitori e onorari. Sono soci ordinari coloro che versano la quota ordinaria d’iscrizione. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti del Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all’attività della Pro Loco. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono soci onorari tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, in considerazione dell’opera prestata nell’interesse dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari che abbiano superato la minore età e non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

a)      per dimissioni presentate per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno

b)      per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all’onore e ai doveri sociali

c)      per decadenza a seguito del mancato pagamento della quota sociale entro il terzo mese del nuovo esercizio finanziario. La perdita della qualità di socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo. L’elenco dei soci decaduti rimane affisso nella bacheca dell’Associazione per 15 gg.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8

Organi della pro Loco La Fonte sono:

a)      L’assemblea dei soci;

b)      Il Consiglio Direttivo;

c)      Il Presidente;

d)      Il segretario e il Tesoriere;

e)      Il Revisore dei conti;

f)        Il Collegio dei Probiviri;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L’Assemblea è costituita da tutti i soci maggiori degli anni diciotto, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

Art. 10

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consigli Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, quando ne faccia richiesta un decimo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto; l’Assemblea  si riunisce nella sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice, tramite posta elettronica, mediante affissione nella bacheca dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data di riunione. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea, contenente l’ordine del giorno può essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.

Art. 11

L’assemblea dei Soci ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti e i probiviri; fissa le quote associative, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell’assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. L’assemblea viene convocata almeno due volte l’anno entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12

L’Assemblea delibera sullo scioglimento anticipato dell’Associazione o sulle modifiche allo statuto sociale. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti che devono essere almeno 1/10 degli iscritti sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 4/5 sullo scioglimento anticipato dell’associazione.

 

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Art. 13

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiore a dieci unità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 14

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.

Art. 15

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presedente del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Per facilitare la verbalizzazione dell’assemblea sono ammessi mezzi audio-visivi.

Art. 17

Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale. Ciascun  socio non può rappresentare più di un altro socio. I componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti ed il collegio dei probiviri non possono rappresentare un altro socio.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall’assemblea dei soci a maggioranza, con votazione segreta. Ogni socio può votare non più di cinque membri. I membri del consiglio saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano di età. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il vice Presidente a scrutinio segreto.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed orienta, in armonia con esse, l’attività dell’Associazione. Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’assemblea medesima e in particolare:

-         predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

-         delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione delle attività dell’associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;

-         delibera sulle assunzioni, sullo statuto giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della pro loco;

-         formula le proposte operativela sottoporre all’esame dell’assemblea dei soci;

-         predispone i bilanci preventivi  e consuntivi da sottoporre per l’approvazione all’assemblea dei soci;

-         delibera sulla stipulazione dei contratti e convenzioni con Enti di diritto pubblico per il conseguimento degli scopi sociali;

-         delibera sulla contrazione di mutui e prestiti bancari;

-         nomina comitati tecnici consultivi di supporto e comitati operativi per l’organizzazione di manifestazioni e per prestazioni di servizi manutentivi.

 

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta nei modi e nelle forme più idonee ad informarne i consiglieri.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri e in seconda convocazione di almeno 1/3 dei suoi membri.

 

Art. 22

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del presidente.

DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 23

Il Consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a tre adunanze consecutive del Consiglio, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso. L’Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni , da banche, da privati, somme qualunque ne sia l’ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi e transazioni, Nell’assenza o impedimenti del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al vice presidente. Il Presidente per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 25

Il segretario viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo. Se non è membro del Consiglio direttivo non ha diritto al voto.

Art. 26

Il segretario è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo della pro Loco.

 

IL TESORIERE

Art. 27

Il tesoriere viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

Art. 28

Il tesoriere cura la parte contabile e finanziaria dell’Associazione. Si occupa della registrazione delle entrate e delle spese, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Le quote annuali dei soci, i contributi della regione o di altri enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall’art. 3 in base ai bilanci preventivi annuali. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere depositati presso Istituti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali depositi sono intestati al nome dell’Associazione, la quale provvederà a disciplinare il servizio cassa. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente (o il Vice Presidente) e dal segretario.

Art. 30

L’esercizio finanziario della pro Loco inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziate nel bilancio preventivo, è comunque possibile uno storno dei fondi approvato dall’assemblea.

 

Art. 31

Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del revisore dei conti, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea, nella quale i soci sono chiamati a deliberare sul bilancio stesso.

REVISORE DEI CONTI

Art. 32

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci e dura in carica due anni ed è rieleggibile. La carica del revisore dei conti è gratuita. Il revisore dei conti controlla l’amministrazione della Pro Loco e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri delle scritture a norma di legge. Il revisore deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione e custodia. Il revisore può in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti. Il revisore dei conti può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e può formulare, dietro richiesta, pareri aventi efficacia non vincolante.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33

Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto delle controversie in termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Art. 34

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall’assemblea fra persone preferibilmente estranei alla Pro Loco. Il Presidente del collegio viene eletto dai tre membri suddetti nella prima riunione. I tre probiviri durano in carica due anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell’incarico. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche. Le decisioni del collegio sono definitive.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 35

L’assemblea dei soci, con deliberazione approvata nei modi di cui all’articolo 12, delibera lo scioglimento della Pro Loco destinando i beni dell’Associazione al Comune.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute, contenute nel Codice Civile libro primo - titolo secondo, capitolo secondo.

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